Accesso civico "semplice"
Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990
Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990
Contenuto dell'obbligo
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria:
nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Modulo richiesta accesso
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(art. 1, legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
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Pubblicato il: Giovedì, 28 Giugno 2018 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Maggio 2019